Art. 6
Termini per le prestazioni rese ai fini della corresponsione dell'incentivo
In vigore dal 4 lug 2023
Termini per le prestazioni rese ai fini
della corresponsione dell'incentivo
1. La corresponsione dell'incentivo è disposta, secondo le modalità indicate dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle specifiche attività svolte, sulla base di motivata proposta del RUP, che, a tal fine, redige apposita relazione in cui, attesta che le prestazioni affidate sono state correttamente rese.
2. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
a) per il RUP, con l'approvazione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione;
b) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'adozione del relativo atto previsionale;
c) per la valutazione preventiva dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di valutazione;
d) per la predisposizione e il controllo delle procedure di gara, con la stipula del contratto;
e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di collaudo;
f) per la direzione dell'esecuzione dei contratti di forniture e servizi, con l'emissione del certificato di verifica di conformità;
g) per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori e per la verifica di conformità di servizi e forniture, con l'emissione del relativo certificato;
h) per il collaudo statico, con l'emissione del relativo certificato;
i) per gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, con la certificazione di regolare esecuzione del contratto;
l) per l'attività di progettazione, con la redazione del Documento di indirizzo alla progettazione o con la consegna dei relativi elaborati progettuali;
m) per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;
n) per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con il certificato di collaudo;
o) per l'attività di verifica preventiva della progettazione, con il relativo verbale.
3. L'incentivo è liquidato:
a) ai dipendenti ai quali è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e al responsabile della verifica preventiva della progettazione e ai rispettivi collaboratori, nella misura dell'80 per cento dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 20 per cento dopo l'approvazione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione;
b) al RUP e ai suoi collaboratori per il 50 per cento dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50 per cento dopo l'approvazione del certificato di collaudo, o del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione; al progettista e ai suoi collaboratori, per il 50 per cento dopo la consegna dei documenti di cui al comma 2, lettera l), e per il rimanente 50 per cento dopo l'approvazione del RUP o del dirigente del servizio;
c) al direttore dei lavori, al direttore dell'esecuzione, agli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o statico e della verifica di conformità, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed ai rispettivi collaboratori, per il 50 per cento allo stato di avanzamento che superi la metà dell'importo contrattuale e per il restante 50 per cento a saldo dopo l'approvazione del certificato di collaudo, o del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.
4. Qualora successivamente all'avvio della procedura di affidamento il relativo procedimento si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato delle funzioni tecniche, con provvedimento motivato, il dirigente, o in mancanza, il responsabile del servizio, sentito il RUP, determina la quota di incentivo spettante al dipendente in relazione alle attività effettivamente svolte.
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