Art. 5
Modalità e criteri per la determinazione e la liquidazione dell'incentivo
In vigore dal 4 lug 2023
Modalità e criteri per la determinazione
e la liquidazione dell'incentivo
1. L'ottanta per cento del fondo è ripartito dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, sulla base delle percentuali definitive e con le modalità e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa, nell'ambito delle percentuali individuate negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e della complessità dell'opera, servizio o fornitura, previo accertamento delle attività svolte dal dipendente incaricato.
Agli accordi di contrattazione decentrata integrativa, di cui al primo periodo, è assicurata idonea forma di pubblicità.
2. Per gli incarichi conferiti, nel periodo di vigenza dell', comma 1, lettera aa), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, la ripartizione di cui al comma 1 è operata, sulla base delle percentuali definitive e con le modalità e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa, nell'ambito delle percentuali individuate nell'allegato A.
3. Ai dipendenti che collaborano nello svolgimento delle funzioni tecniche, esclusi i collaboratori del RUP e del direttore dei lavori, spetta una quota non superiore al 15 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attività tecnica. L'importo percepito dal singolo collaboratore non può essere superiore al 60 per cento dell'importo percepito dal responsabile delle attività per le quali è prestata la collaborazione.
4. Qualora i beneficiari degli incentivi appartengano a ruoli diversi del personale delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero, le percentuali applicabili sono individuate negli accordi conclusi, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dell'amministrazione civile, se il soggetto che conferisce l'incarico è un dirigente della carriera prefettizia o dell'area delle funzioni centrali, ovvero con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, se il soggetto che conferisce l'incarico appartiene all'uno o all'altro dei predetti ruoli.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
6. Fermo restando il rispetto del limite massimo degli incentivi che possono essere corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche se da diverse amministrazioni, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del codice, le somme erogate ai sensi del presente regolamento non concorrono nell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113, comma 5-bis, del codice, ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura che opera come stazione appaltante, accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei predetti incentivi, secondo quanto stabilito dall' del presente regolamento, provvede al versamento delle relative somme, al bilancio dello Stato, sul capitolo 2439 «entrate di pertinenza del Ministero dell'interno» nell'ambito del quale sono istituiti appositi articoli distinti per il versamento delle somme da erogare al personale della Polizia di Stato, ovvero al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero al personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. Gli importi spettanti a titolo di incentivo sono comprensivi anche dell'Irap e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Nel medesimo capitolo 2439 sono versate le risorse di cui all'articolo 113, comma 4, del codice.
8. Le Direzioni centrali competenti o gli Uffici equiparati del Ministero, accertate le entrate sul capitolo di cui al comma 7, ne richiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, la riassegnazione su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero. Con apposito provvedimento si procede al riparto del fondo di cui al primo periodo tra i capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilità dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.
9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.
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