Art. 10

Perizie di variante e suppletive e modifiche dei contratti nei periodi di efficacia

In vigore dal 4 lug 2023
Perizie di variante e suppletive e modifiche dei contratti nei periodi di efficacia 1. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, il fondo di cui al presente regolamento è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del fondo a seguito della variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo rispetto al quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del codice. 2. Nei casi di cui al comma 1, la liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del fondo, viene effettuata a tutti i soggetti aventi diritto secondo le aliquote di cui all'.
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