Art. 7
Modifica o sostituzione del dipendente incaricato
In vigore dal 4 lug 2023
Modifica o sostituzione
del dipendente incaricato
1. Nei casi, consentiti dalla normativa vigente, di modifica dell'incarico o di sostituzione dei dipendenti svolgenti le funzioni tecniche, ai predetti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte.
2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle attività effettivamente svolte compiuto dal RUP, ovvero da quello subentrante, nel caso di sostituzione del RUP inizialmente incaricato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2023-04-17;73#art-7