Art. 3
Criteri per la costituzione e la destinazione del fondo
In vigore dal 4 lug 2023
Criteri per la costituzione
e la destinazione del fondo
1. Le risorse del fondo fanno carico agli stanziamenti costituiti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della stazione appaltante per i singoli appalti di lavori e per i singoli appalti di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono individuate con provvedimento del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.
3. L'ottanta per cento del fondo è destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente di livello non dirigenziale, appartenente ai diversi ruoli, delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento e con le modalità e i criteri previsti, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tra il responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) e il personale che svolge le suddette funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori, esclusivamente per le attività di cui all'articolo 113, comma 2, del codice. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, secondo periodo, del codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il restante venti per cento del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui all'articolo 113, comma 4, del codice.
4. In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al fondo sono individuate in relazione all'importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione.
5. Nel caso di appalti di lavori, come definiti dall', comma 1, lettera nn), del codice, la percentuale di risorse finanziarie da destinare al fondo, calcolata, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del codice, sull'importo posto a base di gara oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:
a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;
b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 10.000.000;
c) 1,80 per cento per importo superiore a euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000;
d) 1,70 per cento per importo superiore a euro 25.000.000.
6. Nel caso di appalti per servizi e forniture, come definiti, rispettivamente, dall', comma 1, lettera ss) e lettera tt), del codice, la percentuale di risorse finanziarie da destinare al fondo, calcolata, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del codice, sull'importo posto a base di gara oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, come segue:
a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;
b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 1.000.000;
c) 1,80 per cento per importo superiore a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;
d) 1,70 per cento per importo superiore a euro 5.000.000.
7. Le percentuali si applicano sull'importo per scaglioni, mediante l'applicazione della relativa aliquota ad ogni quota parte dell'importo di gara, oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, che ricade all'interno del singolo scaglione.
Storico versioni
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