Art. 4

Procedura per l'individuazione del personale e conferimento degli incarichi

In vigore dal 4 lug 2023
Procedura per l'individuazione del personale e conferimento degli incarichi 1. Gli incarichi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, ivi compresi quelli di collaborazione, sono conferiti dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, tenuto conto del principio di rotazione nonché delle professionalità disponibili. 2. L'atto di conferimento dell'incarico contiene l'indicazione dei compiti e dei tempi assegnati al dipendente incaricato per lo svolgimento delle funzioni. Il dipendente incaricato rilascia apposita dichiarazione, predisposta dall'amministrazione, in ordine all'insussistenza a proprio carico di cause impeditive o ostative allo svolgimento dell'incarico. L'amministrazione si riserva di eseguire controlli a campione circa il contenuto delle predette dichiarazioni. 3. Partecipano alla ripartizione degli incentivi, che nel loro complesso ed anche se corrisposti da amministrazioni diverse non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, i dipendenti che, sulla base di formale incarico, svolgono funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del codice. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, terzo periodo, del codice, qualora il dirigente o, in mancanza, il responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, ai fini dell'individuazione delle figure professionali necessarie, non possa ricorrere al personale del proprio o di altro Dipartimento o Ufficio periferico per difficoltà oggettive, ivi comprese l'accertata carenza in organico delle professionalità richieste ovvero l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di rotazione, provvede mediante il conferimento dell'incarico al personale di altre amministrazioni. In tale caso, gli incentivi connessi all'incarico sono disciplinati dalle norme del presente regolamento. 5. Gli incentivi stabiliti in base all', connessi alle prestazioni di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, svolte a favore del Ministero da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalità stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici perché provvedano alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 113, comma 2, del codice. 6. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice ed al fine di consentire la verifica del rispetto dei principi dallo stesso previsti, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice tutti gli atti di attribuzione degli incarichi e, alla fine di ciascun anno, il consuntivo degli importi complessivamente attribuiti, in base ai dati forniti a tal fine dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.
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