Art. 9

Penalità per gravi errori od omissioni incidenti sull'incremento dei costi

In vigore dal 4 lug 2023
Penalità per gravi errori od omissioni incidenti sull'incremento dei costi 1. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'amministrazione ovvero che determinino l'incremento dei costi. 2. L'accertamento della sussistenza delle cause indicate al comma 1 è di competenza del dirigente, o in mancanza, del responsabile del servizio, che vi provvede con provvedimento motivato previa comunicazione al personale interessato al fine di attivare il contradditorio.
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