Art. 11

Attività svolte da centrali di committenza o stazioni appaltanti diverse dall'amministrazione dell'interno

In vigore dal 4 lug 2023
1. Qualora l'amministrazione si avvalga di una centrale di committenza, il fondo è destinato ai dipendenti di tale centrale sulla base della ripartizione prevista dal regolamento dell'amministrazione o dell'ente che funge da centrale di committenza e, ove non esistente, dal presente regolamento, salvo che l'avvalimento della centrale sia a titolo oneroso ed esclusa in ogni caso la funzione di programmazione della spesa per investimenti. 2. Nell'ipotesi in cui il Ministero, come amministrazione usuaria, intenda avvalersi di altra amministrazione come stazione appaltante, si applica al proprio personale dipendente, che partecipi o collabori allo svolgimento di funzioni tecniche, il regolamento incentivi di quest'ultima e, ove non esistente, il presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 aprile 2023 Il Ministro: Piantedosi Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2145
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2023-04-17;73#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo