Art. 1
Oggetto
In vigore dal 4 lug 2023
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», e, in particolare l'articolo 113, commi 2 e 3;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l', comma 10;
Visto l'articolo 20, comma 32, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell' della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l', comma 197;
Visto l'articolo 24, comma 5-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'articolo 13;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 23;
Visto l', comma 1, lettera aa), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», i cui effetti sono stati fatti salvi dall', comma 2, della legge 14 giugno 2019, n. 55;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 66 (Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile);
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022;
Visto l'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021 per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n 120;
Visto l'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121;
Visto il contratto collettivo nazionale per il personale non dirigente della Polizia di Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante il «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare "Triennio 2019-2021"»;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali di settore, rispettivamente, ai sensi:
del CCNL del 12 febbraio 2018, relativo al personale dipendente del Comparto funzioni centrali;
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;
dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti, rispettivamente, il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 3509-P del 12 aprile 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina per il Ministero dell'interno, di seguito «Ministero», la costituzione del fondo, di seguito «fondo», in attuazione dell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, di seguito «codice», nonché le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, da attribuire al personale di qualifica non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero, svolge funzioni tecniche nel quadro delle procedure di cui all'.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nel codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2023-04-17;73#art-1