Capo II
Art. 6
Domanda di iscrizione
In vigore dal 26 nov 2022
1. La domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - parte A, debitamente compilata e sottoscritta dal revisore o dal legale rappresentante dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - registro dei revisori legali.
2. La domanda contiene:
a) le generalità e i recapiti del revisore di un Paese terzo ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica, i recapiti dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo con l'indicazione del legale rappresentante;
b) i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici che contribuiscono ai lavori finalizzati all'emissione delle relazioni di revisione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto;
c) la denominazione dell'eventuale rete di appartenenza e, in allegato, la relativa descrizione, tenuto conto della definizione di rete di cui all', comma 1, lettera h);
d) gli estremi della registrazione del soggetto istante in qualità di revisore o ente di revisione contabile nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorità presso la quale il medesimo soggetto è registrato;
e) l'indicazione circa la sussistenza a carico del soggetto istante di provvedimenti di cancellazione in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine;
f) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante o di precedenti rifiuti di domanda di registrazione, come revisore o ente di revisione contabile di un Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'area economica europea;
g) l'indicazione di eventuali procedimenti di registrazione pendenti in altri Stati membri dell'Unione europea o dell'Area economica europea;
h) l'indicazione se il revisore del Paese terzo è in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli della direttiva;
i) i nominativi, le eventuali qualifiche professionali e i recapiti di tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile;
l) l'indicazione se la maggioranza dei membri degli organi amministrativi o direzione dell'ente di revisione contabile è in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli della direttiva;
m) l'indicazione delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, per le quali si rilascia la relazione di revisione, con specificazione della data di inizio e fine incarico;
n) negli enti di revisione contabile di un Paese terzo, i nominativi dei responsabili dell'incarico di revisione dei conti delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, nonché gli estremi della relativa registrazione in qualità di revisori nel paese di origine e l'indicazione se tali soggetti siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli della direttiva;
o) la certificazione di cui all', fornita dal revisore di un Paese terzo, ovvero, in caso di ente di revisione contabile di un Paese terzo dai soggetti individuati alle lettere i) e n);
p) l'indicazione dei principi di revisione applicati alla revisione dei conti delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto e l'indicazione se la revisione dei conti viene effettuata in conformità agli International Standards of Auditing (ISA) emanati dall'International Federation of Accountants (IFAC) ovvero a principi equivalenti; in tale ultimo caso, è fornita in allegato un'attestazione che confermi l'equivalenza dei principi di revisione utilizzati a quelli ISA;
q) l'indicazione dei principi e delle regole di indipendenza applicati e, in assenza della decisione di equivalenza di cui all'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva, l'indicazione se la revisione dei conti viene effettuata in conformità a regole di indipendenza equivalenti a quelle degli articoli 22, 22 ter e 25 della direttiva o in conformità ai principi di indipendenza contenuti nel Codice di etica adottato dall'International Federation of Accountants (IFAC Code of Ethics for Professional Accountants) ovvero a principi equivalenti; in tale ultimo caso, è fornita in allegato un'attestazione che confermi l'equivalenza;
r) l'indicazione se, negli ultimi dodici mesi, si è proceduto alla pubblicazione sul sito internet del revisore o dell'ente di revisione contabile della relazione annuale di trasparenza contenente informazioni equivalenti a quelle richieste dall' del regolamento (UE) n. 537/2014, ovvero si intenda procedere alla predetta pubblicazione nei quattro mesi successivi alla chiusura del proprio esercizio finanziario;
s) una descrizione, in allegato, del sistema interno di controllo della qualità dell'ente di revisione contabile;
t) l'indicazione se e quando è avvenuto l'ultimo controllo esterno della qualità e gli estremi identificativi dell'Autorità che lo ha svolto, fornendo in allegato, in caso di avvenuto controllo le informazioni necessarie per comprendere gli esiti, le principali carenze riscontrate e le misure assunte dal revisore o dall'ente di revisione contabile a fronte delle stesse. Ove sussistano ostacoli giuridici alla trasmissione delle informazioni richieste, una dichiarazione del soggetto istante che contenga le motivazioni per le quali le suddette informazioni non possono essere comunicate con indicazione dei relativi riferimenti normativi;
u) l'elenco dei documenti allegati alla domanda.
3. La domanda di iscrizione, comprensiva dei relativi allegati e dell'attestazione di versamento del contributo di cui all', deve essere prodotta in lingua italiana o inglese; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa sono accompagnati da apposita traduzione italiana ufficiale e devono essere legalizzati o apostillati.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2022-09-01;174#art-6