Capo IV

Art. 13

Contributi per l'iscrizione

In vigore dal 26 nov 2022
1. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - parte A e parte B - relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, sono tenuti al versamento, al momento della presentazione della domanda di iscrizione di cui agli , di un contributo fisso per le spese amministrative pari ad euro 150,00, da corrispondere secondo le modalità di versamento stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo del contributo può essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle spese sopra indicate.
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Contributi per l'iscrizione (Art. 13 Regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.) — Testo vigente | Portale Normativo