Capo II
Art. 8
Istruttoria della domanda di iscrizione
In vigore dal 26 nov 2022
1. Le domande di cui all' per l'iscrizione nel registro dei revisori legali sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze e per conoscenza alla Consob, e sono esaminate entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione.
2. Se viene accertato che il contenuto della domanda di iscrizione è incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dà comunicazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione al richiedente assegnando un termine non superiore a 60 giorni per inviare la documentazione eventualmente mancante alle amministrazioni di cui al comma 1. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal medesimo comma 1 per il compimento dell'istruttoria è sospeso.
3. Decorso, infruttuosamente, il termine di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento motivato, dispone il diniego all'iscrizione.
4 Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificata la completezza della domanda e acquisito il parere motivato della Consob in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi nel registro dei revisori legali previste dall' come risultanti dalla documentazione trasmessa secondo le modalità indicate negli , provvede all'accoglimento, ovvero al rigetto, con provvedimento motivato, della domanda di iscrizione.
5. L'iscrizione assunta con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», entro il termine di cui al comma 1, è notificata al richiedente all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Per tali soggetti, il registro riporta chiaramente l'indicazione: «Iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Parte A».
Storico versioni
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