Capo III
Art. 10
Condizioni per l'iscrizione
In vigore dal 26 nov 2022
1. L'iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - parte B - è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) il revisore di un Paese terzo o l'ente di revisione contabile di un Paese terzo sono tenuti al rilascio della relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, e hanno sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all'articolo 46 della direttiva;
b) il revisore di un Paese terzo ovvero tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del Paese terzo nonché i responsabili dell'incarico delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto sono in possesso dei requisiti di onorabilità attestati secondo le modalità stabilite nell';
c) sussistono le condizioni stabilite dalla Consob con il regolamento previsto dall'articolo 36, comma 4, del decreto.
Storico versioni
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