Capo V

Art. 14

Cancellazione

In vigore dal 26 nov 2022
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, acquisito il parere motivato della Consob e sentiti gli interessati, la cancellazione del revisore o dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo iscritto nella parte A o B dell'apposita sezione del registro dei revisori legali, nei casi previsti dall' della direttiva ovvero: a) se viene meno una delle condizioni indicate nell', per la parte A, o indicate nell' per la parte B; b) se la registrazione richiesta nel Paese di origine per l'esercizio della revisione legale è venuta meno. 2. La cancellazione del revisore o dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo è disposta altresì, con le medesime modalità di cui al comma 1, nel caso in cui non siano fornite le informazioni di cui all', comma 1.
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