Capo VI

Art. 15

Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 26 nov 2022
1. I revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti dalla Consob, ai sensi dell'articolo 43 del decreto, nell'apposita sezione dell'Albo Speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del TUF, presentano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita domanda di iscrizione nella sezione parte A o parte B a seconda del ricorrere delle fattispecie previste, rispettivamente, dal capo II o III del presente regolamento. 2. Fino alla notificazione della decisione sull'istanza di iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali, i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti dalla Consob nella sezione dell'Albo speciale di cui al comma 1, possono continuare ad effettuare la revisione legale dei conti delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto. Continuano ad avere effetti giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse fino alla data di iscrizione nella Sezione del registro dei revisori legali o di eventuale rigetto, dai revisori di Paesi terzi e dagli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti nella sezione dell'Albo speciale della Consob che hanno presentato apposita domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 1. 3. Il Capo III e le disposizioni di cui al comma 1 relative alle iscrizioni nella sezione parte B trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all', comma 1, lettera c). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° settembre 2022 Il Ministro: Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1601
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