Capo III
Art. 9
Ambito di applicazione
In vigore dal 26 nov 2022
1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano dichiarazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, in conformità all'articolo 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all'articolo 46 della direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2022-09-01;174#art-9