Capo III

Art. 9

Ambito di applicazione

In vigore dal 26 nov 2022
1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano dichiarazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, in conformità all'articolo 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all'articolo 46 della direttiva.
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