Capo II
Art. 7
Documentazione relativa ai requisiti di onorabilità
In vigore dal 26 nov 2022
Documentazione relativa
ai requisiti di onorabilità
1. Ai fini dei requisiti di onorabilità, i revisori di Paesi terzi e i soggetti di cui all', lettere i) e n), forniscono certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non si trovi nelle condizioni che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all', comma 2, lettera a), del decreto. I certificati sono corredati di un parere legale rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione medesima.
2. Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui al comma 1, ciascun interessato produce una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale conferma la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima.
3. I documenti attestanti i requisiti di onorabilità devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.
Storico versioni
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