Capo II
Art. 4
Ambito di applicazione
In vigore dal 26 nov 2022
1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano relazioni di revisione riguardanti conti annuali o consolidati delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, in conformità all'articolo 45 della direttiva.
Storico versioni
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