Capo II

Art. 4

Ambito di applicazione

In vigore dal 26 nov 2022
1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano relazioni di revisione riguardanti conti annuali o consolidati delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, in conformità all'articolo 45 della direttiva.
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Ambito di applicazione (Art. 4 Regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.) — Testo vigente | Portale Normativo