Capo I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 26 nov 2022
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 2006/43/CE; Visti, in particolare, gli articoli 45 e 46 della direttiva 2006/43/CE, cosi come modificati dalla direttiva 2014/56/UE, recanti disposizioni in materia di «Iscrizione all'albo e controllo dei revisori e degli enti di revisione contabile di paesi terzi» e di «Deroga in caso di equivalenza»; Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; Visti, in particolare, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificati dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 concernenti, rispettivamente, l'«Iscrizione dei revisori dei Paesi terzi nel Registro», la «Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi» e le «Deroghe in caso di equivalenza»; Visto l'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in base al quale l'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione del medesimo decreto; Visto l'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi che istituiscono il Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'Albo speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dati personali e il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, che si è espressa, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con lettera prot. n. 451555/22 del 23 giugno 2022 in merito allo schema del presente regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza consultiva per gli atti normativi in data 26 luglio 2022, n. 01300/2022; Vista la nota del 2 agosto n. 8193, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema del presente regolamento è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) direttiva: la direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati così come modificata dalla direttiva 2008/30/CE dell'11 marzo 2008, dalla direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 e dalla direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014; b) decreto: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; c) TUF: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) Paese terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea; e) revisore di un Paese terzo: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale; f) ente di revisione contabile di un Paese terzo: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale; g) responsabile o responsabili dell'incarico: 1) il revisore o i revisori di un Paese terzo ai quali è stato conferito l'incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione; 2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito ad un ente di revisione contabile, il revisore o i revisori designati dall'ente di revisione contabile come responsabili dell'esecuzione della revisione legale e che firmano la relazione di revisione; h) rete: la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore o un ente di revisione contabile di un Paese terzo che è finalizzata alla cooperazione e che: 1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o 2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o 3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali; i) sezione: la «sezione revisori o enti di revisione contabile di Paesi terzi» istituita nel Registro dei revisori legali, relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, del decreto; l) parte A: l'apposita parte della sezione del registro dei revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all'articolo 45, della direttiva; m) «parte B»: l'apposita parte della sezione del registro dei revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all'articolo 36 del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all'articolo 46 della direttiva.
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