Capo I

Art. 2

Sezione relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi

In vigore dal 26 nov 2022
Sezione relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi 1. È istituita nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione separata denominata «sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi», relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto. 2. La sezione di cui al comma 1 è distinta in due parti: 1) parte A, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all'articolo 45, della direttiva; 2) parte B, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all'articolo 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all'articolo 46 della direttiva. 3. Per ciascun revisore di un Paese terzo o di ente di revisione contabile di un Paese terzo iscritto nella parte A o B sono riportate le seguenti informazioni: a) le generalità e i recapiti del revisore di un Paese terzo ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica e i recapiti dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo con l'indicazione del rappresentante legale; b) i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici responsabili che contribuiscono ai lavori finalizzati all'emissione delle relazioni di revisione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto; c) la denominazione dell'eventuale rete di appartenenza del soggetto istante; d) gli estremi di registrazione del soggetto istante in qualità di revisore o ente di revisione contabile nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorità presso la quale il medesimo soggetto è registrato; e) gli estremi di eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione contabile di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area economica europea; f) i nominativi, le eventuali qualifiche professionali e i recapiti di tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile; g) i nominativi dei responsabili della revisione dei conti delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, nonché gli estremi della relativa registrazione in qualità di revisori del paese di origine e l'indicazione se tali soggetti siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli della direttiva. 4. Le informazioni contenute nella sezione parte A e parte B del registro dei revisori legali sono conservate in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - registro dei revisori legali. 5. L'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile nell'apposita sezione separata di cui al comma 1 non abilita detti soggetti all'esercizio della revisione legale in Italia.
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