Art. 6

Misura del Fondo per appalti di servizi e forniture e criteri di ripartizione

In vigore dal 1 ott 2021
Misura del Fondo per appalti di servizi e forniture e criteri di ripartizione 1. L'incentivo per funzioni tecniche per appalti di servizi e forniture è riconosciuto ai sensi dell'articolo 113, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo, quando è nominato il direttore dell'esecuzione. 2. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1 il Fondo di cui all', comma 3, è determinato in percentuale dell'importo posto a base di gara, nella seguente misura: a) per forniture e servizi di importo inferiore ad euro 2 milioni: 2,00 per cento; b) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 2 milioni e inferiore ad euro 5.225.000: 1,80 per cento; c) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.225.000 e di importo inferiore ad euro 20 milioni: 1,50 per cento; d) per forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 20 milioni: 1,00 per cento. 3. Si applica al Fondo di cui all', comma 3, come determinato ai sensi del comma 2, la disposizione dell', comma 2. 4. La ripartizione delle risorse finanziarie di cui all', comma 4, è approvata dal direttore generale competente. 5. Le risorse di cui al comma 4 sono ripartite tra i dipendenti nei limiti delle percentuali determinate in relazione alle seguenti attività: a) programmazione della spesa per investimenti: dal 2 per cento al 6 per cento; b) valutazione preventiva dei progetti: dal 2 per cento al 4 per cento; c) predisposizione e controllo delle procedure di gara: dal 8 per cento al 12 per cento; d) responsabile unico del procedimento: dal 25 per cento al 35 per cento; e) direttore dell'esecuzione: dal 16 per cento al 24 per cento; f) verifica di conformità: dal 12 per cento al 18 per cento. 6. Ai dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle attività di cui al comma 5 spetta una quota non superiore al 18 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attività tra quelle indicate nel predetto comma 5. L'importo percepito dal singolo collaboratore non può essere superiore al 70 per cento di quello percepito dal responsabile delle attività per le quali è prestata la collaborazione. 7. L'individuazione delle specifiche percentuali sulla base delle quali il Fondo è ripartito tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche a norma dei commi 5 e 6 è effettuata in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenuto conto del ruolo e della rilevanza delle medesime funzioni, anche in relazione alla specificità dei singoli contratti. L'individuazione delle specifiche percentuali di cui al primo periodo avviene nei limiti della misura del Fondo di cui all', comma 4. Quando, in sede di contrattazione decentrata integrativa, le percentuali sono individuate in modo da non impiegare integralmente il Fondo nella predetta misura, l'importo non impegnato alla chiusura dell'esercizio finanziario è versato in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato nell'esercizio successivo sui corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, destinati alla realizzazione di lavori, servizi e forniture. 8. Quando più attività tra quelle di cui al comma 5 sono svolte da un unico dipendente, le relative quote di ripartizione sono al medesimo attribuite.
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