Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione e costituzione del Fondo

In vigore dal 1 ott 2021
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell' della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 113; Visto il decreto del Ministro della giustizia 9 luglio 2008, n. 139, di adozione del «Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», pubblicato nel supplemento ordinario n. 202 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 dell'8 settembre 2008; Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del comparto ministeri, sottoscritto in data 14 settembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2007; Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Sentite le organizzazioni sindacali di settore; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2021; Vista la comunicazione effettuata in data 5 luglio 2021 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Oggetto, ambito di applicazione e costituzione del Fondo 1. Il presente regolamento disciplina, per il Ministero della giustizia, la quantificazione, le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «decreto legislativo»). 3. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture viene costituito, nell'ambito dei rispettivi quadri economici, un apposito Fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara e pari a quanto stabilito dagli , comma 1, e 6, comma 2. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del decreto legislativo, autorizzate dal responsabile unico del procedimento, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il Fondo di cui al primo periodo è determinato in riferimento al nuovo importo lordo del contratto di appalto, nel rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo ai sensi del secondo periodo è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore di tutti soggetti aventi diritto di cui all'. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, destinate agli incentivi per le funzioni tecniche, sono prelevate, attraverso opportune variazioni di bilancio, dagli stanziamenti dei capitoli utilizzati per il singolo lavoro, servizio e fornitura e versate in uno specifico capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 4. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito tra il personale del Ministero della giustizia, che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, è incaricato e svolge effettivamente le funzioni tecniche per le attività, anche in quota parte, di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo e specificamente: a) programmazione della spesa per investimenti; b) valutazione preventiva dei progetti; c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; d) responsabile unico del procedimento; e) direzione dei lavori; f) direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture; g) collaudo tecnico amministrativo; h) collaudo statico; i) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture. 5. Il restante 20 per cento del Fondo è destinato all'amministrazione secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo. 6. Quando il Ministero della giustizia si avvale di una centrale di committenza il Fondo costituito a norma del comma 3 è destinato ai dipendenti della centrale, limitatamente alle funzioni effettivamente svolte per le attività di cui al comma 4, sulla base della ripartizione prevista dal regolamento dell'amministrazione o dell'ente che funge da centrale di committenza. È esclusa l'applicazione del primo periodo nell'ipotesi in cui l'avvalimento della centrale di committenza avviene previo riconoscimento convenzionale di un corrispettivo. 7. Quando il Ministero della giustizia presta servizi in convenzione in favore di altre pubbliche amministrazioni, il Fondo costituito a norma del comma 3 è destinato, in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara, ai dipendenti del medesimo Ministero, limitatamente alle funzioni effettivamente svolte per le attività di cui al comma 4, sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2021-08-04;124#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Oggetto, ambito di applicazione e costituzione del Fondo (Art. 1 Regolamento concernente norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) — Testo vigente | Portale Normativo