Art. 2

Destinatari dell'incentivo

In vigore dal 1 ott 2021
1. Percepiscono l'incentivo per funzioni tecniche i dipendenti del Ministero della giustizia che svolgono le funzioni tecniche per le attività indicate all', comma 4, ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale. 2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1. 3. All'individuazione dei dipendenti di cui ai commi 1 e 2 provvede il direttore generale o il dirigente preposto all'ufficio competente ad adottare la delibera a contrarre. Per la nomina del responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31 e 101 del decreto legislativo. Con il provvedimento di designazione del responsabile o dei responsabili delle attività di cui all', comma 4, sono individuati anche i loro collaboratori. 4. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatto obbligo per il dirigente che dispone l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche amministrazioni di accertare preventivamente, tramite la competente direzione generale, la insussistenza di carichi pendenti di natura corruttiva a carico del dipendente ai sensi della predetta disposizione.
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