Art. 7
Criteri di calcolo e di ripartizione del compenso ai soggetti aventi diritto
In vigore dal 1 ott 2021
Criteri di calcolo e di ripartizione del compenso
ai soggetti aventi diritto
1. La suddivisione di ciascuna delle quote di cui agli , comma 4, e 6, comma 5, come specificamente individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, è effettuata dal Direttore generale o dal dirigente preposto all'ufficio sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti nella ripartizione e deve essere adeguatamente motivata.
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