Art. 8
Riconoscimento del diritto al compenso
In vigore dal 1 ott 2021
1. Il diritto al compenso incentivante è riconosciuto:
a) per le attività di programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti e predisposizione e controllo delle procedure di gara: alla data di perfezionamento del contratto;
b) per le attività di direzione dei lavori e di direzione dell'esecuzione, di collaudo e verifica di conformità: alla data di emissione del certificato di pagamento di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo;
c) per le attività di responsabile del procedimento e dei suoi collaboratori: il 20 per cento alla data di cui alla lettera a) e il restante 80 per cento alla data di cui alla lettera b).
2. Quando le risorse finanziarie di cui all', comma 4, sono ridotte secondo le modalità e i criteri previsti dall', è fatto salvo il diritto del Ministero della giustizia di ripetere, alla fine delle attività, le somme corrisposte in eccedenza a titolo di incentivo per funzioni tecniche.
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