Art. 5
Misura del Fondo per appalti di lavori e criteri di ripartizione
In vigore dal 1 ott 2021
Misura del Fondo per appalti di lavori
e criteri di ripartizione
1. Per i lavori, ad esclusione delle procedure senza previa consultazione di due o più operatori economici o dei lavori in amministrazione diretta, il Fondo di cui all', comma 3, è determinato in percentuale dell'importo posto a base di gara, nella seguente misura:
a) per lavori di importo inferiore ad euro 2 milioni: 2,00 per cento;
b) per lavori di importo pari o superiore ad euro 2 milioni e inferiore ad euro 5.225.000: 1,80 per cento;
c) per lavori di importo pari o superiore ad euro 5.225.000 e di importo inferiore ad euro 20 milioni: 1,50 per cento;
d) per lavori di importo pari o superiore ad euro 20 milioni: 1,00 per cento.
2. Nel caso in cui le risorse derivino da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, il Fondo, come costituito ai sensi dell', comma 3, è ridotto del 20 per cento ed è integralmente destinato a soddisfare le esigenze di cui all', comma 4.
3. La ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo di cui all', comma 4, è approvata dal direttore generale competente.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite tra i dipendenti nei limiti delle percentuali determinate in relazione alle seguenti attività:
a) programmazione della spesa per investimenti: dal 2 per cento al 6 per cento;
b) valutazione preventiva dei progetti: dal 2 per cento al 4 per cento;
c) predisposizione e controllo delle procedure di gara: dal 8 per cento al 12 per cento;
d) responsabile unico del procedimento: dal 20 per cento al 30 per cento;
e) direttore dei lavori ovvero direttore dell'esecuzione: dal 20 per cento al 30 per cento;
f) ufficio direzione lavori: dal 8 per cento al 12 per cento;
g) collaudo tecnico amministrativo o collaudo statico: dal 12 per cento al 18 per cento.
5. Ai dipendenti che collaborano direttamente allo svolgimento delle attività di cui al comma 4, esclusi quelli specificamente rientranti nell'ufficio di direzione dei lavori, spetta una quota non superiore al 10 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attività tra quelle indicate al comma 4. L'importo percepito dal singolo collaboratore non può essere superiore al 70 per cento di quello percepito dal responsabile delle attività per le quali è prestata la collaborazione.
6. L'individuazione delle specifiche percentuali sulla base delle quali il Fondo è ripartito tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche a norma dei commi 4 e 5 è effettuata in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenuto conto del ruolo e della rilevanza della funzione anche in relazione alla specificità dei singoli contratti. L'individuazione delle specifiche percentuali di cui al primo periodo avviene nei limiti della misura del Fondo di cui all', comma 4. Quando, in sede di contrattazione decentrata integrativa, le percentuali sono individuate in modo da non impiegare integralmente il Fondo nella predetta misura, l'importo non impegnato alla chiusura dell'esercizio finanziario è versato in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato nell'esercizio successivo sui corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, destinati alla realizzazione di lavori, servizi e forniture.
7. Quando l'opera richiede sia il collaudo tecnico-amministrativo che il collaudo statico, per calcolare l'incentivo spettante al collaudatore statico la percentuale di cui al comma 4, lettera g) si applica sull'importo delle opere strutturali. L'incentivo spettante per l'attività di collaudo tecnico-amministrativo si calcola sull'importo residuo, pari alla differenza tra l'importo totale delle opere e l'importo delle strutture. Se il collaudo statico è effettuato da un componente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo, l'incentivo a questi spettante, calcolato ai sensi del primo periodo, è ridotto della metà.
8. Quando più attività tra quelle di cui al comma 4 sono svolte da un unico dipendente, le relative quote di ripartizione sono al medesimo attribuite.
Storico versioni
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