Art. 4
Criteri di liquidazione degli incentivi
In vigore dal 1 ott 2021
1. La corresponsione dell'incentivo al dipendente è disposta dal direttore generale competente o dal dirigente delegato previo accertamento delle specifiche attività utilmente svolte dal medesimo dipendente, tenuto conto della documentazione e della relazione prodotte dal responsabile del procedimento.
2. L'incentivo non è comunque corrisposto ai dipendenti che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per il Ministero della giustizia ovvero l'incremento dei costi contrattuali.
3. Quando il procedimento relativo all'appalto si interrompe definitivamente per cause non imputabili al dipendente, purchè in un momento successivo al perfezionamento del provvedimento di approvazione del contratto, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e accertate dal responsabile del procedimento.
4. Per il rispetto del limite stabilito dall'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo, la corresponsione degli incentivi è effettuata dal Ministero della giustizia sulla base dell'autocertificazione del dipendente relativa agli importi percepiti nel corso dell'anno anche da altre amministrazioni. Il direttore generale competente o il dirigente delegato effettuano controlli a campione sulle autocertificazioni dei dipendenti, almeno una volta l'anno e su un numero pari ad almeno il 10 per cento delle autodichiarazioni, per verificare il rispetto del limite dell'importo complessivo annuo lordo degli incentivi percepiti. Gli incentivi non sono comunque soggetti al tetto imposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5. Gli importi relativi agli incentivi per funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero della giustizia.
Storico versioni
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