Art. 3

Riduzione delle risorse finanziarie per incrementi di costi e di tempi

In vigore dal 1 ott 2021
Riduzione delle risorse finanziarie per incrementi di costi e di tempi 1. Le risorse finanziarie di cui all', comma 4, sono ridotte a fronte di eventuali incrementi dei tempi e dei costi non conformi alle disposizioni del decreto legislativo, ai contratti, ai provvedimenti emessi dal dirigente della struttura nel conferimento degli incarichi per l'esecuzione delle attività di cui agli e ai provvedimenti emessi dal responsabile del procedimento. La riduzione di cui al primo periodo opera quando gli incrementi dei tempi e dei costi sono determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo di cui all'. I criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alle attività di cui agli ai sensi del presente comma sono specificati in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale anche tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2 e 3. 2. Nel caso di incremento dei costi a norma del comma 1, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di aumento dei costi rispetto all'importo originario di aggiudicazione. 3. Nel caso di incremento dei tempi a norma del comma 1, la riduzione viene calcolata in misura pari alla percentuale di incremento dei tempi. Nell'incremento dei tempi non sono considerate le sospensioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo nonché i ritardi imputabili esclusivamente all'impresa appaltatrice.
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Riduzione delle risorse finanziarie per incrementi di costi e di tempi (Art. 3 Regolamento concernente norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) — Testo vigente | Portale Normativo