Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 1 ott 2021
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 agosto 2021 Il Ministro: Cartabia Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2200
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 9 Regolamento concernente norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) — Testo vigente | Portale Normativo