Titolo IV

Art. 25

Principi dell'istruttoria

In vigore dal 25 mar 2021
1. Il Patrimonio Destinato adotta procedure istruttorie improntate a criteri di celerità e volte ad assicurare l'esame tempestivo delle istanze pervenute. A tal fine, sono previste procedure e schemi preordinati che si basano sulle dichiarazioni e sui dati forniti dall'impresa richiedente, fatti salvi i casi in cui l'intervento avviene a condizioni non standardizzabili. 2. Con riferimento agli interventi di cui al Titolo II, ad eccezione degli interventi di cui all', comma 1, lettera d), le procedure istruttorie del Patrimonio Destinato sono improntate alla massima semplificazione e celerità operativa secondo quanto previsto agli e, ove applicabili, su meccanismi di oggettiva comprova dei requisiti, secondo quanto indicato dall', comma 2. 3. Con riferimento agli interventi del Patrimonio Destinato di cui all', comma 1, lettera d), le procedure istruttorie, volte a valutare anche le prospettive di redditività sufficienti, tra l'altro, ad assicurare il rimborso del finanziamento, sono basate sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dall'impresa richiedente ai sensi dell' e sono comunque semplificate e commisurate al genere di operazioni intraprese, come eventualmente specificato dal Regolamento del Patrimonio Destinato. 4. Con riferimento agli interventi del Patrimonio Destinato di cui al Titolo III, le procedure istruttorie includono, tra l'altro, la valutazione delle prospettive di rendimento dell'investimento effettuato dal Patrimonio Destinato, determinato sulla base di analisi ex ante effettuate mediante l'utilizzo di metodologie di valutazione comunemente applicate nella prassi. Le procedure istruttorie includono altresì la valutazione della coerenza dell'investimento con quanto previsto all', comma 1. 5. L'impresa richiedente assume piena responsabilità civile, amministrativa e penale, anche ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la correttezza, completezza, veridicità e aggiornamento delle dichiarazioni e dei dati forniti ai fini della procedura.
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