Titolo III

Art. 15

Caratteri generali

In vigore dal 25 mar 2021
1. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui al presente Titolo sono effettuati secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all', comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica, tenendo in considerazione l'incidenza dell'intervento con riferimento allo sviluppo tecnologico, delle infrastrutture critiche e strategiche, della rete logistica e dei rifornimenti e delle filiere produttive strategiche, nonché con riferimento all'incidenza sulla sostenibilità ambientale e rispetto alle altre finalità di cui all', comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro. 2. Gli interventi disciplinati dal presente Titolo sono effettuati a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato.
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