Capo I

Art. 16

Requisiti di accesso

In vigore dal 25 mar 2021
1. Le imprese controparti degli interventi di cui al presente Capo soddisfano i seguenti requisiti: a) l'impresa presenta due degli ultimi tre bilanci di esercizio, approvati e assoggettati a revisione legale, in utile, fermo restando che l'ultimo di tali bilanci è riferito ad una data non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data della richiesta di intervento; b) l'impresa non si trova in situazione di difficoltà, ai sensi dell', n. 18, del Regolamento n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa beneficiaria rispetti tutte le condizioni di seguito indicate: 1) in base all'ultima situazione patrimoniale approvata, il rapporto tra le perdite e il capitale sociale è inferiore al 50 per cento; 2) almeno una volta nel corso degli ultimi due esercizi, il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto è stato inferiore a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi è stato maggiore di 1,0 il tutto come risultante dai relativi bilanci di esercizio approvati e sottoposti a revisione legale; 3) non è sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori; 4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per il salvataggio non rimborsato, nè un aiuto per la ristrutturazione nè è soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)»; c) l'impresa non è società a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell', comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle predette società in cui la partecipazione pubblica è inferiore al dieci per cento del capitale sociale e delle società quotate, come definite ai sensi dell', comma 1, lettera p), del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2016; d) alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento, l'impresa non presenta in Centrale Rischi della Banca d'Italia segnalazioni di «sofferenze a sistema» nè un rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento.
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