Titolo II
Art. 13
Modalità di disinvestimento
In vigore dal 25 mar 2021
1. Con riferimento agli interventi di cui all', comma 1, lettera a), nonché con riferimento agli interventi di cui all', comma 1, lettere b) e c), successivamente all'eventuale conversione delle obbligazioni in azioni, l'impresa beneficiaria può riacquistare in qualsiasi momento la partecipazione del Patrimonio Destinato al prezzo più elevato fra il valore di mercato al momento del riacquisto e il prezzo di sottoscrizione dello strumento incrementato in ragione dei tassi d'interesse indicati nella tabella di seguito riportata, ulteriormente aumentati di 200 punti-base, fino al settimo anno dall'intervento, con riferimento agli interventi di cui all', comma 1, lettera a), ovvero fino al settimo anno dalla conversione, con riferimento agli interventi di cui all', comma 1, lettere b) e c). L'aumento di 200 punti-base non trova applicazione a partire dall'ottavo anno.
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| | | Quarto e | | |
| | Secondo e | quinto | Sesto e | Ottavo anno e |
|Primo anno| terzo anno | anno |settimo anno| successive |
+==========+=============+==========+============+==================+
| 250 bps | 350 bps | 500 bps | 700 bps | 950 bps |
+----------+-------------+----------+------------+------------------+
2. Resta ferma la facoltà del Patrimonio Destinato di vendere in qualsiasi momento a terzi la partecipazione a valore di mercato, mediante consultazione aperta e a parità di condizioni con potenziali interessati.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, i meccanismi contrattuali di disinvestimento, sia delle partecipazioni azionarie sia dei prestiti obbligazionari, comprendono, tra l'altro, i seguenti:
a) per le società con azioni quotate sui mercati regolamentati, cessione sul mercato ovvero a uno o più investitori interessati all'acquisto, in forma aperta e non discriminatoria. In tale caso, qualora il prezzo di cessione sia inferiore al corrispettivo indicato al precedente comma 1, le condizioni pro-concorrenziali individuate al successivo , comma 1, lettera e), continueranno ad applicarsi almeno fino a quattro anni successivi all'intervento del Patrimonio Destinato;
b) per le società non quotate, in aggiunta alla cessione a uno o più investitori interessati all'acquisto in forma aperta e non discriminatoria, ai sensi e alle condizioni di cui alla precedente lettera a), uno o più dei seguenti:
1) una procedura che preveda la quotazione delle azioni dell'impresa beneficiaria al ricorrere dei relativi presupposti e la contestuale dismissione in via prioritaria della partecipazione di titolarità del Patrimonio Destinato;
2) il diritto di co-vendita in capo al Patrimonio Destinato in caso di dismissione della partecipazione di maggioranza dell'impresa beneficiaria;
3) il diritto del Patrimonio Destinato di ottenere la vendita della partecipazione da parte dei soci di maggioranza in caso sia opportuna la cessione del controllo sulla società;
4) l'obbligo dei soci di maggioranza della società di acquistare la partecipazione o gli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato al prezzo più elevato tra il valore di mercato al momento del riacquisto e il valore nominale dell'investimento iniziale incrementato in ragione dei tassi di interesse indicati nella tabella di cui all', comma 1, lettera b), ulteriormente aumentati fino al settimo anno dall'intervento di 200 punti-base, decurtato di un importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla società al Patrimonio Destinato sino alla data del disinvestimento;
5) il diritto del Patrimonio Destinato di recedere dalla società.
4. Qualora sei anni dopo l'effettuazione di uno qualsiasi degli interventi di ricapitalizzazione di cui al Titolo II, la quota di partecipazione del Patrimonio Destinato non sia stata ridotta al di sotto del 15 per cento del capitale proprio dell'impresa beneficiaria, quest'ultima, d'intesa con CDP S.p.A., dovrà presentare alla Commissione europea un piano di ristrutturazione ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).
5. Il comma 4 non trova applicazione con riguardo agli interventi effettuati dal Patrimonio Destinato in società con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui vi è già una partecipazione pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo.
6. Le previsioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento ai prestiti obbligazionari subordinati di cui all', comma 1, lettera d).
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2021-02-03;26#art-13