Capo I
Art. 18
Condizioni economiche degli aumenti di capitale
In vigore dal 25 mar 2021
1. La sottoscrizione di aumenti di capitale da parte del Patrimonio Destinato è effettuata alle condizioni economiche definite all'esito delle procedure istruttorie di cui all', comma 4, come specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato, tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) con riferimento alle società per azioni, con azioni quotate in un mercato regolamentato, il valore pari al minore tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni che precedono la data della richiesta di intervento, nei quindici giorni di calendario che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento;
b) con riferimento alle società per azioni, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, il valore di mercato dell'impresa proponente come risultante da una valutazione effettuata da un Esperto Indipendente; la valutazione dell'Esperto Indipendente si basa su una vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale; la valutazione è effettuata applicando metodi comunemente applicati nella prassi; il valore di mercato dell'impresa proponente è approvato dall'organo amministrativo della stessa, previo positivo parere dell'organo di controllo.
2. Le condizioni per la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del Patrimonio Destinato sono le medesime, o comunque non deteriori rispetto ad esse, di quelle del co-investimento privato.
3. Fermo restando quanto indicato all', comma 2, in caso di aumento di capitale in opzione ai soci, l'intervento del Patrimonio Destinato è effettuato, in esercizio del diritto di opzione che sarà ad esso gratuitamente assegnato ovvero con impegno di sottoscrizione dell'inoptato, remunerato a condizioni di mercato oppure con modalità equipollenti, ad un valore pari al minore fra quello risultante applicando i criteri di cui comma 1, e, ove applicabile, il TERP (prezzo teorico ex diritto) delle azioni di nuova emissione scontato almeno del 10 per cento, come concordato dall'impresa richiedente con le banche collocatrici.
Storico versioni
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