Capo II

Art. 22

Operazioni sul mercato mediante il canale diretto

In vigore dal 25 mar 2021
1. Il Patrimonio Destinato può effettuare altresì interventi diretti in imprese strategiche, intese come le società operanti nei settori di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, e le società di rilevante interesse nazionale individuate secondo i requisiti dimensionali e di settore definiti ai sensi dell', comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicati all', che alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento hanno i seguenti requisiti in via cumulativa: a) azioni quotate sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., aventi una capitalizzazione maggiore di 250 milioni; b) un flottante maggiore del 25 per cento; c) il volume medio giornaliero degli scambi delle azioni nei sei mesi precedenti l'intervento maggiore di 1 milione di euro. 2. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati tramite: a) acquisto di prestiti obbligazionari convertibili; b) acquisto di azioni sul mercato primario e secondario, con modalità operative in linea con le prassi di mercato. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati solo qualora relativi alla realizzazione di operazioni incidenti sugli obiettivi di politica industriale di cui all', comma 1.
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