Titolo II
Art. 5
Requisiti di accesso
In vigore dal 25 mar 2021
1. Ai fini degli interventi di cui all', comma 1, lettere a), b) e c), la società richiedente soddisfa in via cumulativa, oltre le condizioni indicate dall', i seguenti requisiti:
a) in assenza dell'intervento, la società rischia di perdere la continuità aziendale; il presente requisito si intende soddisfatto qualora alla data di richiesta dell'intervento il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo dell'impresa richiedente, così come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato, risulti essere maggiore rispetto al livello normalizzato specifico del settore in cui opera l'impresa, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo mediano per il triennio 2017-2019, indicato all'Allegato 1 al presente decreto e, alla medesima data, almeno uno di tali rapporti ha registrato un deterioramento rispetto ai relativi valori registrati alla data del 31 dicembre 2019;
b) alla data di richiesta dell'intervento e alla data di erogazione dell'intervento, è nell'interesse generale intervenire, in quanto l'intervento contribuisce ad evitare difficoltà di ordine sociale e considerevoli perdite di posti di lavoro, l'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, il rischio di perturbazioni di un servizio importante o situazioni analoghe debitamente giustificate; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa richiedente appartenga ad almeno una delle categorie di seguito indicate:
1) imprese operanti in uno dei seguenti settori strategici:
1.1) ferrovie;
1.2) strade e autostrade;
1.3) sistemi di trasporto rapido di massa per le aree metropolitane;
1.4) porti e interporti;
1.5) aeroporti;
1.6) ciclovie;
2) imprese di rilevante interesse nazionale o ad alto contenuto tecnologico individuate secondo i seguenti requisiti dimensionali e di settore, definiti ai sensi dell', comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e ai sensi dell' del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 luglio 2014, per tali intendendosi le imprese beneficiarie operanti nei seguenti settori:
2.1) difesa;
2.2) sicurezza;
2.3) infrastrutture;
2.4) trasporti;
2.5) comunicazione;
2.6) energia;
2.7) ricerca e innovazione ad alto contenuto tecnologico;
2.8) turistico-alberghiero;
2.9) agroalimentare e della distribuzione;
2.10) gestione di beni culturali e artistici;
3) al di fuori delle società operanti nei predetti settori, sono altresì di rilevante interesse nazionale ai fini del presente articolo le società con un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro, che ai fini della presente disposizione viene determinato prendendo in considerazione la voce di conto economico «ricavi», o la voce equivalente per le società che utilizzano i principi contabili internazionali, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale, avente una data di riferimento non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta dell'intervento;
4) imprese che rientrano nel 30 per cento delle imprese con maggior numero di dipendenti nella provincia dove è situata la propria sede legale ovvero la sede dello stabilimento produttivo;
c) l'impresa, avuto riguardo alle interlocuzioni con il settore bancario, non ha potuto reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili; il presente requisito si intende soddisfatto qualora alla data di richiesta dell'intervento il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo dell'impresa richiedente, così come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato, risulti essere maggiore rispetto al livello normalizzato specifico del settore in cui opera l'impresa, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo mediano per il triennio 2017-2019, indicato all'Allegato 1 al presente decreto e, alla data di richiesta dell'intervento, almeno uno di tali rapporti abbia registrato un deterioramento rispetto ai relativi valori registrati alla data del 31 dicembre 2019; l'impresa richiedente è tenuta altresì a dichiarare al Patrimonio Destinato che le misure di aiuto di supporto alla liquidità per fronteggiare le conseguenze della pandemia da COVID-19, diverse da quelle di cui all', previste nell'ordinamento nazionale, sono insufficienti a garantirne la redditività;
d) l'impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in situazione di difficoltà, ai sensi dell', n. 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa beneficiaria rispetti in via cumulativa tutte le seguenti condizioni:
1) al 31 dicembre 2019, il rapporto tra le perdite nette e il capitale sociale era pari o inferiore al 50 per cento, così come desumibile dal bilancio d'esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale; in caso di data di chiusura di bilancio diversa dal 31 dicembre 2019 il predetto rapporto può essere calcolato sulla base di una situazione patrimoniale riferibile al 31 dicembre 2019, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio;
2) almeno una volta nel corso degli ultimi due esercizi, il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto è stato inferiore o pari a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi è stato superiore o pari a 1,0, il tutto come risultante dai relativi bilanci di esercizio regolarmente approvati e sottoposti a revisione legale;
3) l'impresa non è sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori;
4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per il salvataggio non ancora rimborsato, nè un aiuto per la ristrutturazione nè è ancora soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);
e) alla Data di richiesta dell'intervento, l'impresa non è società a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell', comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle predette società in cui la partecipazione pubblica è inferiore al 10 per cento del capitale sociale e delle società quotate come definite ai sensi dell', comma 1, lettera p), del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2016.
2. Qualora le società richiedenti non soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 1, possono dichiarare e documentare, sulla base della situazione patrimoniale effettivamente esistente redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e avente data di riferimento non anteriore di centoventi giorni rispetto alla data di richiesta dell'intervento, che il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo risulta essere maggiore rispetto al livello normalizzato specifico del settore in cui opera l'impresa, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo mediano per il triennio 2017-2019, indicato all'Allegato 1 al presente decreto e, alla data di richiesta dell'intervento, almeno uno di tali rapporti abbia registrato un deterioramento rispetto ai relativi valori registrati alla data del 31 dicembre 2019.
3. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, lettera d), dell', la società soddisfa in via cumulativa, oltre le condizioni indicate dall', i seguenti requisiti:
a) alla data di richiesta dell'intervento, l'impresa non è una piccola e media impresa ai sensi dell', dell'allegato 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
b) nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di richiesta dell'intervento, l'impresa ha registrato una riduzione di ricavi non inferiore al 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
c) l'impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in situazione di difficoltà, ai sensi dell', n. 18, del regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa beneficiaria soddisfa in via cumulativa tutti i seguenti requisiti:
1) al 31 dicembre 2019, il rapporto tra le perdite nette e il capitale sociale era inferiore o pari al 50 per cento, così come desumibile dal bilancio d'esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale; in caso di data di chiusura di bilancio diversa dal 31 dicembre 2019 il predetto rapporto può essere calcolato sulla base di una situazione patrimoniale riferibile al 31 dicembre 2019, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio;
2) almeno una volta nel corso degli ultimi due esercizi, il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto è stato pari o inferiore a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi è stato pari o superiore a 1,0 il tutto come risultante dai relativi bilanci di esercizio regolarmente approvati e sottoposti a revisione legale;
3) l'impresa non è sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori;
4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per il salvataggio non ancora rimborsato, nè un aiuto per la ristrutturazione nè è ancora soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);
d) alla data di richiesta dell'intervento, l'impresa non è società a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell', comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle predette società in cui la partecipazione pubblica è inferiore al 10 per cento del capitale sociale e delle società quotate come definite ai sensi dell', comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
e) il prestito obbligazionario subordinato è destinato al fabbisogno relativo agli investimenti ovvero quello relativo al capitale circolante.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2021-02-03;26#art-5