Titolo I

Art. 3

Soggetti beneficiari

In vigore dal 25 mar 2021
1. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quelle che esercitano attività assicurative e gli istituti di pagamento, che, alla data di richiesta dell'intervento, soddisfino le seguenti condizioni: a) la società ha sede legale in Italia; b) la società presenta un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni; c) la società non si trova in situazione di grave irregolarità contributiva o fiscale ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) nei confronti della società, ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo; f) nei confronti degli amministratori, dei soci che detengono una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile e del titolare effettivo, quest'ultimo così come identificabile ai sensi dell' del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e relative disposizioni attuative, non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; g) la società non è destinataria di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche o di altre limitazioni in base a normative nazionali o sovranazionali che dispongono misure restrittive nei confronti di determinati Stati o nei confronti di determinati soggetti e opera in conformità a tali normative; h) nei confronti della società non è stata pronunciata sentenza di condanna nè di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato, e l'impresa non è a conoscenza della pendenza di procedimenti a suo carico in relazione agli illeciti amministrativi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dalla sezione III del Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; i) gli amministratori o i direttori generali dell'impresa non sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne, nè sono stati destinatari di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., passate in giudicato per delitti dolosi, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dagli e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2. Ai fini della determinazione del fatturato annuo di cui al comma 1, lettera b), si prende in considerazione la voce di conto economico «ricavi», o la voce equivalente per le società che utilizzano i principi contabili internazionali, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale, avente una data di riferimento non anteriore a diciotto mesi rispetto alla data di richiesta dell'intervento. Nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo. 3. I requisiti previsti al comma 1, ad esclusione della lettera b), sono mantenuti fino all'integrale rimborso dell'intervento. Il requisito di cui alla lettera c) può essere soddisfatto entro il termine, non superiore a sei mesi a partire dalla data di erogazione dell'intervento, indicato nell'impegno vincolante ai sensi dell'articolo 80, comma 4, sesto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assunto dall'impresa alla data di richiesta dell'intervento. Nel caso degli interventi previsti dall' il termine indicato nell'impegno vincolante non è superiore a dodici mesi. 4. Gli ulteriori requisiti di accesso specifici per le diverse tipologie di intervento del Patrimonio Destinato sono disciplinati, rispettivamente, nei Titoli II, III e IV.
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Soggetti beneficiari (Art. 3 Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalita' degli investimenti del Patrimonio Destinato.) — Testo vigente | Portale Normativo