Titolo II
Art. 6
Tipologie di interventi
In vigore dal 25 mar 2021
1. Ai sensi del presente Titolo, gli interventi del Patrimonio Destinato sono effettuati mediante:
a) la partecipazione ad aumenti di capitale;
b) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione;
c) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili;
d) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati.
2. La sottoscrizione da parte del Patrimonio Destinato dei contratti relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è effettuata entro il 30 settembre 2021.
3. La sottoscrizione dei contratti relativi ai prestiti obbligazionari subordinati di cui al comma 1, lettera d), da parte del Patrimonio Destinato è effettuata entro il 30 giugno 2021.
4. L'impresa indica nella propria istanza il tipo di intervento richiesto. L'intervento è negato nel caso di carenza anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti dal presente decreto per il tipo di intervento richiesto o di non conformità del medesimo con i termini e le condizioni previste dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2021-02-03;26#art-6