Titolo II

Art. 6

Tipologie di interventi

In vigore dal 25 mar 2021
1. Ai sensi del presente Titolo, gli interventi del Patrimonio Destinato sono effettuati mediante: a) la partecipazione ad aumenti di capitale; b) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione; c) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili; d) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati. 2. La sottoscrizione da parte del Patrimonio Destinato dei contratti relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è effettuata entro il 30 settembre 2021. 3. La sottoscrizione dei contratti relativi ai prestiti obbligazionari subordinati di cui al comma 1, lettera d), da parte del Patrimonio Destinato è effettuata entro il 30 giugno 2021. 4. L'impresa indica nella propria istanza il tipo di intervento richiesto. L'intervento è negato nel caso di carenza anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti dal presente decreto per il tipo di intervento richiesto o di non conformità del medesimo con i termini e le condizioni previste dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato.
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