Titolo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 25 mar 2021
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «Data di erogazione dell'intervento»: la data in cui il Patrimonio Destinato effettua il pagamento degli importi dovuti all'impresa beneficiaria ai sensi dei contratti che disciplinano il relativo intervento; b) «Data di richiesta dell'intervento»: la data in cui CDP S.p.A., in via diretta o attraverso gli intermediari di cui all' del presente decreto, riceve tutta la documentazione necessaria per l'avvio delle attività istruttorie relative all'intervento da parte del Patrimonio Destinato ai sensi del presente decreto e delle previsioni del Regolamento del Patrimonio Destinato; c) «Investitori Qualificati»: i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) «OICR»: gli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all', comma 1, lettera k), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e) «FIA UE»: i fondi Oicr alternativi UE di cui all', comma 1, lettera m-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; f) «decisione della Commissione europea»: la decisione della Commissione europea C 6459 final del 17 settembre 2020, con cui la medesima Commissione europea ha considerato il regime di intervento del Patrimonio Destinato ai sensi del Quadro Temporaneo compatibile con il mercato interno; g) «decreto-legge»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; h) «Patrimonio Destinato»: il patrimonio destinato di cui all' del decreto-legge; i) «Regolamento del Patrimonio Destinato»: il regolamento del Patrimonio Destinato, di cui all', comma 6, del decreto-legge; l) «Quadro Temporaneo»: la Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (2020/C 91 I/01) del 19 marzo 2020, modificata con le Comunicazioni della Commissione in data 3 aprile 2020, C 2215, in data 8 maggio 2020, C3156, in data 29 giugno 2020, C 4509 e in data 13 ottobre 2020 C 7127; m) «Esperto Indipendente»: l'esperto dotato di comprovati requisiti di professionalità, di competenza tecnica, nonché di imparzialità e indipendenza dall'impresa richiedente, come definiti dal Regolamento del Patrimonio Destinato, selezionato da quest'ultima nell'ambito dell'elenco dei soggetti accreditati da CDP S.p.A. a tal fine; n) «CDP S.p.A.»: la società «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.), di cui all' del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, autorizzata a costituire il Patrimonio Destinato, ai sensi dell' del decreto-legge; o) «vendor due diligence»: valutazione del valore e della situazione economica dell'impresa oggetto dell'intervento del patrimonio destinato ai fini dell'operazione stessa commissionata dall'impresa medesima.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2021-02-03;26#art-2

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