Titolo IV

Art. 26

Soggetti deputati all'istruttoria

In vigore dal 25 mar 2021
1. Con riferimento agli interventi di cui al Titolo II, le attività istruttorie, di esecuzione e gestione degli impieghi del Patrimonio Destinato possono essere effettuate da CDP S.p.A. tramite banche o altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale, ivi incluse le società di revisione. Tali soggetti sono accreditati da CDP S.p.A. sulla base di requisiti determinati ed espletano le attività a condizioni tecniche ed economiche prefissate, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Patrimonio Destinato. 2. L'impresa richiedente si avvale, per la presentazione delle richieste di intervento, di soggetti presenti nell'elenco di operatori accreditati da CDP S.p.A. con modalità tali da prevenire ipotesi di conflitto di interessi, come definite nel Regolamento del Patrimonio Destinato. 3. Il soggetto accreditato dichiara a CDP S.p.A., sotto la sua esclusiva responsabilità, di avere effettuato l'attività istruttoria in conformità alle previsioni del decreto-legge, del presente decreto, del Regolamento del Patrimonio Destinato e delle regole di accreditamento definite con CDP S.p.A. 4. La determinazione del valore di mercato delle imprese richiedenti con azioni non quotate su mercati regolamentati nonché l'attestazione del piano di ristrutturazione di cui all', comma 3, sono effettuate da Esperti Indipendenti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale accreditati da CDP S.p.A. sulla base di requisiti determinati, che espletano tali attività a condizioni tecniche ed economiche prefissate, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Patrimonio Destinato. Ove necessario ai sensi del presente decreto, l'impresa richiedente si avvale dell'Esperto Indipendente nell'ambito dell'elenco dei soggetti accreditati da CDP S.p.A. con modalità tali da prevenire ipotesi di conflitto di interessi, come definiti nel Regolamento del Patrimonio Destinato. 5. In caso di finalizzazione degli interventi di cui al Titolo II, il Patrimonio Destinato rimborsa all'impresa beneficiaria l'80 per cento dei costi dell'istruttoria, di esecuzione e di gestione della posizione, nonché di determinazione del valore di mercato, sostenuti nei confronti dei soggetti accreditati, secondo le modalità e nei limiti massimi definiti nel Regolamento del Patrimonio Destinato per la durata del contratto e comunque non oltre l'eventuale conversione degli strumenti finanziari. 6. I costi di istruttoria, valutazione ed esecuzione relativi agli interventi di cui al Titolo III, nonché quelli eventualmente sostenuti successivamente alla scadenza del contratto ovvero dopo la conversione degli strumenti finanziari, sono sostenuti interamente dall'impresa controparte.
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