Titolo V

Art. 29

Contenuto del Regolamento

In vigore dal 25 mar 2021
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge e dal presente decreto, il Regolamento del Patrimonio Destinato disciplina, tra l'altro: a) le caratteristiche degli strumenti finanziari di partecipazione emessi a fronte degli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze; b) le operazioni funzionali al reperimento della provvista da parte del Patrimonio Destinato, ivi inclusi i titoli obbligazionari e gli altri strumenti finanziari di debito emessi in favore di investitori terzi, le anticipazioni di liquidità da parte di CDP S.p.A. e il regime delle relative garanzie; c) la gestione e il deposito della liquidità del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti; d) i criteri puntuali per la riconduzione delle imprese ai settori di cui all', comma 1, numeri 1) e 2); e) i termini e le condizioni di dettaglio degli interventi disciplinati dal Titolo II; f) la gestione e il deposito degli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti; g) l'eventuale reinvestimento delle somme derivanti dalla gestione, anche a valere sugli eventuali comparti diversi; h) lo specifico sistema di gestione, organizzazione e di deleghe interne di CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti, anche in deroga alle previsioni statutarie; i) le operazioni in conflitto di interesse e con parti correlate; l) i criteri e le priorità sulla base dei quali il Patrimonio Destinato esercita i diritti di voto connessi alle partecipazioni detenute; m) i limiti di concentrazione degli investimenti del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti; n) i termini dell'istruttoria, i requisiti per l'accreditamento dei soggetti deputati all'istruttoria, le condizioni tecniche ed economiche per lo svolgimento delle attività di cui all', comma 1, e le eventuali ipotesi di conflitto di interessi con l'impresa richiedente; o) i requisiti per l'accreditamento degli Esperti Indipendenti che devono rilasciare le valutazioni o attestazioni richieste dal presente decreto; p) i meccanismi di rimborso alle imprese beneficiarie dei costi dell'istruttoria sostenuti; q) in caso di costituzione di comparti da parte del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., le modalità di destinazione delle risorse e di rimodulazione delle stesse, anche tra comparti; r) le modalità attraverso le quali è valutata la coerenza degli investimenti con quanto previsto dall', comma 1; s) le modalità di definizione del piano di utilizzo dei fondi di cui all', comma 4, lettera d); t) le modalità con cui, in caso di finalizzazione dell'intervento, il Patrimonio Destinato rimborsa all'impresa beneficiaria i costi dell'istruttoria e di gestione della posizione sostenuti nei confronti dei soggetti accreditati di cui all', comma 4; u) le modalità di rendicontazione degli interventi effettuati, ai sensi dell'; v) la liquidazione del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti e la destinazione degli avanzi di gestione.
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Contenuto del Regolamento (Art. 29 Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalita' degli investimenti del Patrimonio Destinato.) — Testo vigente | Portale Normativo