Titolo IV
Art. 28
Controlli successivi e collaborazione con autorità e amministrazioni e con la Guardia di finanza
In vigore dal 25 mar 2021
1. Ferme restando le verifiche previste dall', comma 10, del decreto-legge per ciascuna delle imprese beneficiarie, il Regolamento del Patrimonio Destinato definisce un sistema di controlli, anche successivi e a campione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per tutta la durata del contratto, garantendo una copertura annuale pari ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del totale delle imprese beneficiarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP S.p.A. può stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza, nonché con l'autorità giudiziaria e con la Guardia di finanza.
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