Capo II
Art. 24
Operazioni relative alla ristrutturazione di imprese
In vigore dal 25 mar 2021
1. Il Patrimonio Destinato può effettuare interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività, alle condizioni indicate nel presente articolo e ulteriormente specificate nel Regolamento del Patrimonio Destinato.
2. Il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi ai sensi del presente articolo, in via diretta, prevalentemente mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale, in presenza di un co-investimento, contemporaneo e alle medesime condizioni, da parte di uno o più co-investitori privati, inclusi gli azionisti esistenti della società richiedente, i quali co-investano nuove risorse per cassa di importo complessivamente non inferiore a quello dell'intervento del Patrimonio Destinato. Gli interventi di cui al comma 1 relativi a società per azioni costituite in forma cooperativa sono effettuati tenendo conto della specifica normativa ad esse applicabile.
3. Gli interventi del Patrimonio Destinato, di cui al comma 2 non possono essere comunque inferiori a 250 milioni di euro, per ciascun intervento. L'impresa deve presentare, in sede di richiesta di intervento, un piano di ristrutturazione attestato da un esperto indipendente, da cui emerga la sostenibilità dell'indebitamento e un fair value dell'impresa stessa, calcolato con i criteri previsti all' per le società non quotate, che abbia un valore «pre-money» positivo prima della nuova finanza immessa.
4. I contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato ai sensi del comma 2 possono prevedere, tra l'altro:
a) specifici diritti di governance in favore del Patrimonio Destinato, inclusi diritti di veto su determinate materie riservate in favore del Patrimonio Destinato e diritti di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa beneficiaria e dei dirigenti apicali;
b) eventi che determinano lo stralcio delle esposizioni debitorie della società ovvero la loro conversione in poste di patrimonio netto in casi di eccessivo indebitamento;
c) specifiche dichiarazioni e impegni dell'impresa beneficiaria e dei suoi soci di controllo, ove presenti, fino alla cessazione dell'intervento del Patrimonio Destinato;
d) specifiche ipotesi di risoluzione anticipata dell'intervento in caso di violazione di tali dichiarazioni o impegni;
e) impegni dell'impresa richiedente a utilizzare le risorse acquisite per le finalità connesse alla sua ristrutturazione e al ripristino dell'equilibrio patrimoniale ovvero finanziario;
f) limiti e impegni relativi alla distribuzione di dividendi e al riacquisto di azioni proprie;
g) l'impegno dei soci di maggioranza dell'impresa richiedente a non avviare attività in concorrenza con quelle dell'impresa stessa;
h) l'impegno dell'impresa richiedente a non delocalizzare know-how e attività produttive all'estero e a non trasferire la sede sociale all'estero;
i) limiti alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti apicali o con responsabilità strategiche.
5. Possono presentare richiesta per l'intervento ai sensi del comma 2 anche le imprese che versino in una situazione di crisi reversibile che abbiano presentato domanda, o comunque abbiano avuto accesso, a una delle procedure di cui all'articolo 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero al concordato preventivo.
6. Le operazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate dal Patrimonio Destinato anche in via indiretta, mediante la sottoscrizione di quote o azioni di OICR alternativi italiani, inclusi gli OICR di credito, o FIA UE, in presenza delle seguenti condizioni:
a) le quote o azioni dell'OICR siano sottoscritte, alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato, da parte di uno o più co-investitori privati, ovvero all'intervento del Patrimonio Destinato, effettuato per il tramite dell'OICR, partecipino uno o più co-investitori privati alle medesime condizioni;
b) gli obiettivi e la politica di investimento degli OICR devono essere coerenti con le finalità di intervento del Patrimonio Destinato e i limiti relativi alle modalità di intervento dello stesso previsti dall' del decreto-legge e dal presente decreto, come eventualmente specificati dal Regolamento del Patrimonio Destinato;
c) l'ammontare dell'OICR (da intendersi come il maggiore tra l'ammontare degli impegni di sottoscrizione raccolti e l'ammontare delle attività risultanti dall'ultima relazione annuale o semestrale approvata) sia almeno pari a 100 milioni di euro;
d) fermo quanto previsto dall', comma 5, ciascun investimento dell'OICR sia mantenuto nel limite del 20 per cento dell'ammontare dell'OICR stesso;
e) l'ammontare delle quote o azioni dell'OICR sottoscritte dal Patrimonio Destinato sia almeno pari a euro 30 milioni di euro e non superiore al 49 per cento dell'ammontare dell'OICR.
Storico versioni
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