Titolo IV
Art. 27
Modalità di effettuazione dell'istruttoria e dichiarazioni dell'impresa richiedente
In vigore dal 25 mar 2021
1. Con riferimento agli interventi di cui al Titolo II, l'istruttoria si svolge secondo procedure semplificate e accelerate nell'ambito delle quali CDP S.p.A., anche tramite gli eventuali soggetti accreditati verifica, su base documentale, le dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di cui al successivo comma 2 e la sussistenza degli indicatori comprovanti i requisiti di cui all'.
2. L'impresa richiedente, tramite dichiarazione autocertificata, sottoscritta dal legale rappresentate, previa specifica deliberazione dell'organo amministrativo della società e acquisito il parere dell'organo di controllo, ove presente, deve attestare quanto di seguito previsto, come eventualmente integrato dal Regolamento del Patrimonio Destinato:
a) con riguardo agli interventi di cui al Titolo II:
1) il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni autocertificate è il legale rappresentante dell'impresa e tutte le dichiarazioni autocertificate sono state approvate dall'organo amministrativo, previo parere dell'organo di controllo dell'impresa;
2) sono soddisfatte le condizioni di cui all', comma 1;
3) con riferimento agli interventi di cui all', comma 1, lettere a), b) e c), sono soddisfatti i requisiti di cui all', comma 1, lettere a), b), c), d) ed e);
4) con riferimento agli interventi di cui all', comma 1, lettera d), sono soddisfatti i requisiti di cui all', comma 3;
5) l'impresa dichiara che, superato lo stato di temporanea difficoltà causato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, può proseguire la propria attività in continuità e può adempiere alle obbligazioni assunte in relazione all'investimento del Patrimonio Destinato;
6) l'impresa si è dotata di assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei a rilevare tempestivamente i segnali di crisi prescritti dagli articoli 2086, secondo comma, nonché dagli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475, primo comma, del codice civile;
7) l'impresa dispone dei titoli amministrativi e delle altre autorizzazioni necessarie per operare sul mercato di riferimento;
8) l'impresa ha fornito e si impegna a fornire le informazioni necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di adeguata verifica, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre del 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio;
9) l'impresa non è destinataria di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche o di altre limitazioni in base a normative nazionali o sovranazionali che dispongono misure restrittive nei confronti di determinati Stati o nei confronti di determinati soggetti e opera in conformità a tali normative;
10) nei confronti dell'impresa non è stata pronunciata sentenza di condanna nè di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato, e l'impresa non è a conoscenza della pendenza di procedimenti a suo carico in relazione agli illeciti amministrativi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dalla sezione III del Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
11) gli amministratori o i direttori generali dell'impresa non sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne, nè sono stati destinatari di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, passate in giudicato, per delitti dolosi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dalla sezione III del Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
12) nei confronti degli amministratori, dei soci che detengono una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile e del titolare effettivo, quest'ultimo così come identificabile ai sensi dell' del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e relative disposizioni attuative, non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
13) ai sensi della vigente normativa antimafia, nei confronti dell'impresa non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo con le conseguenze di cui all' del decreto-legge; e l'impresa ha fornito e si impegna a fornire le informazioni necessarie ai fini delle verifiche da parte di CDP S.p.A.;
14) l'impresa non è a conoscenza nè ha in essere controversie in atto o contenziosi pendenti, amministrativi, tributari o civili pendenti che abbiano o possano avere diretta incidenza sulla continuità aziendale;
15) non si trova in situazione di grave irregolarità fiscale o contributiva come definita all', comma 1, lettera c); se del caso, è presentata la documentazione attestante l'impegno vincolante di cui all', comma 3;
16) in caso di aumenti di capitale di società non quotate, l'esperto che ha effettuato la valutazione del valore di mercato dell'impresa è indipendente, ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), del codice civile, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sulla società medesima;
17) l'impresa dichiara espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni e attestazioni ed obblighi ivi indicati sono veritieri, completi e corretti e che pertanto CDP S.p.A. e i soggetti dalla medesima eventualmente delegati possono farvi pieno affidamento, essendo consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso è punito ai sensi del codice penale, a norma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
18) l'impresa prende atto che, in ogni caso, CDP S.p.A., anche attraverso i soggetti istituzionali a ciò deputati, potrà effettuare in ogni momento controlli successivi sulla documentazione prodotta dall'impresa ovvero a disposizione del pubblico ai fini della verifica della correttezza delle dichiarazioni rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
b) con riguardo agli interventi di cui al Titolo III, Capo I, oltre alle dichiarazioni autocertificate di cui al comma 2, lettera a), da 5) a 17):
1) il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni autocertificate è il legale rappresentante dell'impresa e tutte le dichiarazioni autocertificate sono state approvate dall'organo amministrativo, previo parere dell'organo di controllo dell'impresa;
2) sono soddisfatte le condizioni di cui all', comma 1;
3) sono soddisfatte le condizioni di cui all';
4) dall'ultimo bilancio di esercizio soggetto a revisione legale dell'impresa risulta una situazione di continuità aziendale;
5) l'impresa dichiara che tale bilancio è completo, veritiero e corretto in ogni aspetto sostanziale e non vi sono fatti materiali rilevanti occorsi successivamente alla sua approvazione non dipendenti dall'emergenza correlata all'epidemia da COVID-19.
3. Con riguardo agli interventi di cui all', comma 1, lettera d), e al Titolo III, Capo I, l'impresa richiedente produce i seguenti documenti:
a) una descrizione delle attività e della struttura societaria dell'impresa;
b) gli ultimi tre bilanci di esercizio e, ove presenti, i bilanci consolidati regolarmente approvati e sottoposti a revisione legale, nonché, ove presente, una situazione patrimoniale intermedia successiva redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio;
c) un documento che dia evidenza dell'indebitamento finanziario esistente dell'impresa;
d) un piano industriale individuale e, ove presente, consolidato, che sia relativo almeno ai tre anni successivi alla data di richiesta dell'intervento;
e) con riferimento agli interventi di cui all', comma 1, lettera d), e all', comma 1, lettera b), un report prodotto dall'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) che dia evidenza del rating assegnato all'impresa;
f) ogni altro documento richiesto da CDP S.p.A. necessario per il completamento dell'istruttoria.
4. L'impresa richiedente produce altresì, secondo quanto previsto nel presente decreto:
a) con riferimento agli interventi di cui agli , comma 2, lettera c), numero 2), 18 e 19 concessi in favore di società non quotate, una valutazione effettuata da un esperto indipendente del valore di mercato dell'impresa richiedente effettuata sulla base degli esiti della vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale;
b) con riferimento agli interventi di cui all', comma 2, lettera c), numero 2), concessi in favore di società non quotate, un'attestazione effettuata da un esperto indipendente del valore dell'impresa richiedente;
c) solo nel caso in cui sia una società con azioni non quotate su un mercato regolamentato, una dichiarazione dell'organo amministrativo, acquisito il parere del revisore legale sulla medesima, in cui si attesta che il valore di mercato dell'impresa richiedente, anche tenuto conto delle sue prospettive, sulla base dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e degli esiti della vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale ovvero, a seconda dei casi, della situazione patrimoniale intermedia successiva, non è inferiore al rispettivo patrimonio netto contabile preso a riferimento;
d) un piano di utilizzo dei fondi con le modalità definite nel Regolamento del Patrimonio Destinato;
e) con riferimento agli interventi di cui all', comma 1, lettera c), un report prodotto dall'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) che dia evidenza del rating assegnato all'impresa.
5. In ogni caso, quale condizione sospensiva della delibera concernente l'intervento del Patrimonio Destinato, l'impresa richiedente produce l'autocertificazione ovvero l'attestazione dell'avvenuto completamento di tutte le procedure societarie e contrattuali funzionali a consentire l'investimento del Patrimonio Destinato medesimo.
6. Ai sensi di quanto previsto dall', comma 10, del decreto-legge, il rilascio dell'informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione di diritto dei contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate dal Patrimonio Destinato, anche in deroga agli articoli da 2437 a 2437-sexies del codice civile.
7. Ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la non veridicità delle dichiarazioni autocertificate comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ivi compresi la risoluzione di diritto dei contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato e il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate dal Patrimonio Destinato, anche in deroga agli articoli da 2437 a 2437-sexies del codice civile.
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