Titolo II

Art. 9

Condizioni economiche degli aumenti di capitale

In vigore dal 25 mar 2021
1. La sottoscrizione di aumenti di capitale è effettuata alle seguenti condizioni economiche, come eventualmente specificate ulteriormente dal Regolamento del Patrimonio Destinato, in conformità con la decisione della Commissione europea: a) con riguardo alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, l'intervento del Patrimonio Destinato è inizialmente effettuato ad un valore pari al minore tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni che precedono la data della richiesta di intervento, nei quindici giorni che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento; b) per le società le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore di mercato dell'impresa richiedente come risultante da una valutazione effettuata da un Esperto Indipendente; la valutazione dell'Esperto Indipendente si basa su una vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale, ed è effettuata applicando metodi comunemente applicati nella prassi; il valore di mercato dell'impresa richiedente è approvato dall'organo amministrativo della stessa, previo parere dell'organo di controllo; c) con riguardo sia alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, sia alle società non quotate, sono previste modalità idonee ad incrementare progressivamente la remunerazione dell'investimento al fine di incentivare il riacquisto da parte dell'impresa beneficiaria; l'aumento della remunerazione può consistere, a scelta dell'impresa beneficiaria, nella assegnazione di azioni supplementari al Patrimonio Destinato: 1) quattro anni dopo l'esecuzione del conferimento, cinque nel caso di società non quotate, se la partecipazione del Patrimonio Destinato non si è ridotta di almeno il 40 per cento, sono previsti meccanismi di incremento della remunerazione dell'investimento del Patrimonio Destinato in misura pari al 10 per cento della quota da esso ancora detenuta; 2) sei anni dopo l'esecuzione del conferimento, sette nel caso di società non quotate, se la partecipazione del Patrimonio Destinato non è stata integralmente dismessa, sono previsti meccanismi di incremento della remunerazione dell'investimento del Patrimonio Destinato in misura pari ad un ulteriore 10 per cento della quota da esso ancora detenuta. 2. Qualora i meccanismi di incremento della remunerazione previsti al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), siano regolati in contanti, ad esempio mediante distribuzione di un dividendo straordinario in favore del solo Patrimonio Destinato, e dunque con modalità diverse dall'assegnazione in favore del Patrimonio Destinato di azioni supplementari, il valore dell'incremento è calcolato ai sensi dell'. 3. I meccanismi di incremento della remunerazione sopra indicati non si applicano nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Destinato in società con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui vi è già una partecipazione pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo.
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