Capo III
Art. 8
Autorizzazioni rilasciabili al titolare dell'istituto di vigilanza privata
In vigore dal 19 dic 2019
1. Per le finalità di cui all', comma 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il titolare dell'istituto di vigilanza privata per le armi di cui all', comma 1, lettera b), può richiedere il rilascio della licenza per l'acquisto, il trasporto, la detenzione e la cessione in comodato alle guardie giurate dipendenti delle armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 31 T.U.L.P.S., al Questore della provincia in cui ha sede l'istituto di vigilanza privata.
2. Il titolare dell'istituto di vigilanza privata può altresì acquistare il munizionamento relativo alle armi che è autorizzato a detenere, ai sensi del comma 1, previo nulla osta rilasciato dal Questore, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, T.U.L.P.S.
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