Capo III
Art. 7
Autorizzazioni rilasciabili all'armatore
In vigore dal 19 dic 2019
1. Per le finalità di cui all', comma 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, l'armatore, per le armi di cui all', comma 1, lettera a), può richiedere il rilascio della licenza per l'acquisto, il trasporto, la detenzione e la cessione in comodato alle guardie giurate dipendenti delle armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 31 T.U.L.P.S., e delle armi in dotazione delle navi, a funzionamento automatico, ai sensi dell'articolo 28 T.U.L.P.S., rispettivamente al Questore o al Prefetto della provincia in cui ha sede la società di armamento.
2. L'armatore può altresì acquistare il munizionamento relativo alle armi che è autorizzato a detenere, ai sensi del comma 1, previo nulla osta rilasciato dal Questore, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, T.U.L.P.S.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2019-11-07;139#art-7