Capo II
Art. 3
Caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di protezione
In vigore dal 19 dic 2019
1. I servizi di protezione del naviglio mercantile sono svolti a bordo delle navi che hanno le seguenti caratteristiche:
a) essere predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO;
b) essere conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in materia di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (maritime security), adottate in relazione alle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite dall' della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
c) essere predisposte per la custodia delle armi e delle munizioni secondo le previsioni di cui all', comma 1.
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