Capo I
Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 19 dic 2019
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il comma 5-ter dell' del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione delle modalità d'impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa;
Visto altresì l', comma 5, ultimo periodo, del citato decreto-legge n.107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto il codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, fatta a Londra il 1° novembre 1974;
Visto il regolamento (CE) 31 marzo 2004 n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa alle competenze del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, recante «Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»;
Visto il decreto del Ministro della difesa, del 24 settembre 2015 e successive modificazioni, recante «Individuazione delle acque internazionali soggette al rischio di pirateria nell'ambito delle quali è consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 28 dicembre 2012, n. 266, concernente «Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria»;
Considerata la necessità di garantire adeguati servizi di protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana da parte delle guardie giurate, nell'ipotesi di cui all', comma 4, del medesimo decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011;
Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato numero affare 1904/2016, n. 02780/2018 di spedizione, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 22 novembre 2018;
Vista la nota n. 17007/8, prot. 0021706, del 29 marzo 2019, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell', comma 5-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria, le modalità per l'acquisto, l'imbarco, lo sbarco, il porto, il trasporto e l'utilizzo delle armi e del relativo munizionamento, nonché i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della nave con riguardo alle modalità operative di svolgimento dei servizi a bordo.
Storico versioni
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