Capo II

Art. 5

Armi utilizzabili nei servizi di protezione del naviglio mercantile

In vigore dal 19 dic 2019
1. Le guardie giurate dipendenti dall'armatore ovvero dall'istituto di vigilanza privata, nominate rispettivamente ai sensi degli articoli 133 e 134 T.U.L.P.S., nei servizi di protezione del naviglio mercantile possono utilizzare: a) le armi comuni da sparo, nonché le armi, anche a funzionamento automatico, in dotazione delle navi, detenute dall'armatore previo rilascio di apposita autorizzazione; b) le armi comuni da sparo detenute dal titolare dell'istituto di vigilanza privata previo rilascio di apposita autorizzazione. 2. Le armi, comprese quelle a funzionamento automatico, non possono essere di calibro superiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm).
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